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STATUTO
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AVIS
PROVINCIALE CHIETI
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INDICE
ART.
1 –
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2 –
SCOPI SOCIALI
ART. 3 –
ATTIVITÁ
ART. 4 –
SOCI
ART. 5 –
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 6 –
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 7 –
ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI
ART. 8 –
ORGANI
ART. 9 –
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI
ART. 10 –
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI
ART. 11 –
IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
ART.
12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART. 13 –
IL PRESIDENTE
ART. 14 –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 15 –
PATRIMONIO
ART. 16 –
ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 17 –
CARICHE
ART. 18 –
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
ART. 19 –
RINVIO
ART. 20 –
NORMA TRANSITORIA
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ART.
1 –
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE |
c.1 L’Associazione
"Avis Provinciale di Chieti è costituita tra coloro che
donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e
anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni di Base ed
equiparate di appartenenza. |
c.2 L’Avis
Provinciale di Chieti ha sede legale in Ortona (CH) – Via
Passeggiata Orientale, 17 ed esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell’ambito della provincia di
Chieti |
c.3 L’Avis
Provinciale di Chieti, che aderisce all’AVIS Nazionale,
nonché all’Avis Regionale sovraordinata, è dotata di piena
autonomia giuridica,patrimoniale e processuale rispetto alle
AVIS Nazionale e Regionale medesime. |
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ART.
2 –
SCOPI SOCIALI |
c.1 L’Avis
Provinciale di Chieti è un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di
sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica. |
c.2 L’Avis
Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue -
intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. |
c.3 Essa
pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli
dell’AVIS Nazionale e dell’ Avis Regionale – e/o
equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone
di: |
a) |
sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a
livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili
e la promozione per il buon utilizzo del sangue; |
b) |
tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; |
c) |
promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei
cittadini; |
d) |
favorire l’incremento della propria base associativa; |
e) |
promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto
il territorio provinciale con particolare riferimento alle aree carenti e dalle attività
associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue ed
emocomponenti; |
f) |
promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo a livello
provinciale. |
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ART.
3 –
ATTIVITÁ |
c.1
Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art.
2 del presente Statuto, l’AVIS Provinciale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale,
coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l’AVIS
Regionale o equiparata sovraordinata nonché con le istituzioni
pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle
associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di
coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi
associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di
tutti i soggetti istituzionali pubblici, privati, di livello
provinciale. |
c.2
In particolare ai propri fini l’AVIS Provinciale svolge le
seguenti attività: |
a) |
partecipa alla programmazione
delle attività trasfusionali a livello provinciale, in
conformità al disposto delle leggi in materia, rappresentando l’associazione
negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello
provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle
proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle
politiche di settore sul territorio provinciale; |
b) |
partecipa alla elaborazione
delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento
all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione
negli organismi di settore istituzionalmente previsti e
cooperando all’interno degli organismi associativi di
coordinamento; |
c) |
promuove ed organizza campagne
provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione
del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni
aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le
attività di comunicazione esterna, interna e istituzionale di
propria competenza; |
d) |
collabora con le altre
associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione
a favore della donazione di organi e della donazione del midollo
osseo; |
e) |
coordina il flusso informativo a
livello provinciale; |
f) |
promuove la conoscenza delle
finalità associative e delle attività svolte e promosse
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di
riviste, bollettini e materiale multimediale; |
g) |
svolge attività di formazione
nelle materie di propria competenza anche per istituzioni e
organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo
della scuola e delle forze armate; |
h) |
promuove e partecipa ad
iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed
umanitari, al sostegno della ricerca scientifica; |
i) |
promuove l’attività di
chiamata delle AVIS Comunali; gestisce l’attività di chiamata
per conto delle AVIS Comunali che ad essa danno mandato. |
c.3 Al fine
del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte
quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’AVIS
Provinciale può compiere, in osservanza delle condizioni di
legge, esclusivamente le attività commerciali e produttive
marginali. |
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ART.
4 –
SOCI |
c.1 Ai
sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’AVIS Provinciale
è composta da soci persone giuridiche e soci persone fisiche. |
c.2 Sono
soci persone giuridiche dell’AVIS Provinciale: le AVIS
Comunali di base – ed equiparate – nonché le AVIS
territoriali di coordinamento intermedie già costituita alla
data del 17 maggio 2003 e operanti sul territorio amministrativo
corrispondente. |
c.3 Sono
soci persone fisiche dell’AVIS Provinciale tutti coloro che
abbiano aderito alle AVIS Comunali, di base od equiparate
operanti nel territorio amministrativo. |
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ART.
5 –
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA |
c.1 La
partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 6. |
c.2
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in
vita né ad eredi o legatari. |
c.3 I soci
persone fisiche partecipano all’Assemblea Provinciale
attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base
ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono
i soci persone fisiche che rappresentano. |
c.4
I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea
Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero,
previa delega, dal rappresentante legale d’altro associato
persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo
di 5 deleghe. |
c.5
Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche
sociali. |
c.6
La partecipazione all’Assemblea Provinciale, sia ordinaria sia
straordinaria, è di un delegato ogni
100 soci o frazione di soci persone fisiche, col
minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o
equiparata. |
c.7
I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle
Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti
statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno
sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non
potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni
effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al
terzo di tale numero. |
c.8
La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le
disposizioni previste dal regolamento Nazionale. |
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ART.
6 –
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO |
c.1
Le modalità di recesso, esclusione e d’espulsione degli
associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie
per la perdita della qualifica di socio da parte della persona
fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e
di quella Comunale, di base, ai quali si fa rinvio. |
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ART.
7 –
ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI |
c.1
L’AVIS Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti,
nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche,
che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno,
anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione
e siano stati considerati tali dal Consiglio Provinciale. |
c.2
Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la
qualifica di benemerito anche a personalità del mondo
scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e
nelle materie afferenti all’ambito di attività associative. |
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ART.
8 –
ORGANI |
c.1
Sono organi di governo dell’Avis Provinciale di Chieti: |
a) |
l’Assemblea
Provinciale degli Associati; |
b) |
il
Consiglio Direttivo |
c) |
il
Comitato Esecutivo; |
d) |
il
Presidente e il Vice Presidente Vicario. |
c.2 E’
organo di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei
Revisori dei Conti. |
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ART.
9 – L’ASSEMBLEA
PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI |
c.1
L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai
rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai
delegati degli associati persone fisiche, nominati dalle
Assemblee Comunali. I delegati degli associati persone fisiche
mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea
Provinciale ordinaria dell’anno successivo. |
| c.2
Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il
sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero
attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi
persona giuridica. |
c.3
Il presidente è legale rappresentante della persona giuridica
che sia temporaneamente impedito a partecipare all’Assemblea
potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5. |
c.4
L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via
ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del bilancio
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la
ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal
Consiglio medesimo. |
c.5
L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere
delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco
interessi vitali dell’Avis Provinciale di Chieti e nei casi d’impossibilità
di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni
qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti. |
c.6
L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della
seduta ovvero, in caso d’urgenza, a mezzo telegramma, fax o
messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima. |
c.7
In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente
costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti
aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti
di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione
la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e
le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti,
calcolati come sopra. |
c.8
Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo
Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è
consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai
rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente
articolo. |
c.9
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea
Provinciale degli associati. |
c.10
Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di
deliberazione s’intende respinta. |
c.11
All’Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza
diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo
Provinciale, i componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri
Regionali della stessa Avis Provinciale se non delegati. |
c.12
Della convocazione dell’assemblea Provinciale degli associati
è data comunicazione all’Avis Regionale, la quale potrà
inviare un proprio rappresentante. |
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ART.
10 –
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI |
c.1 Spetta
all’Assemblea Provinciale degli associati: |
a) |
l'approvazione
del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi
sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato
dal Consiglio Direttivo Provinciale; |
b) |
l'approvazione
delle linee d’indirizzo e delle direttive generali per il
funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale; |
c) |
l'elezione
e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché
della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento; |
d) |
la
nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti; |
e) |
l'approvazione
delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
Provinciale; |
f) |
la
nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche
all’Assemblea Regionale degli Associati; |
g) |
la
formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal
regolamento nazionale; |
h) |
lo
scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio
Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati,
nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale
patrimonio residuo; |
i) |
la
determinazione delle quote sociali di propria competenza; |
j) |
ogni
altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla
competenza di un altro organo associativo. |
c.2 Le
competenze dell’Assemblea Provinciale degli Associati non sono
delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale. |
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ART.
11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE |
c.1
Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 13 membri,
eletti dall’Assemblea Provinciale degli Associati nel numero
deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del
rinnovo delle cariche associative. |
c.2
Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il
Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o
due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario –, il
Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di
Presidenza. |
c.3
L’Ufficio di Presidenza, nonché 2 (due) componenti, eletti
all’interno del Consiglio Direttivo Provinciale
su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che
esplica le funzioni di cui all’art.
12 del presente Statuto. |
c.4
Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria
almeno due volte l’anno, entro il 31
dicembre ed il mese di
febbraio, rispettivamente per l’approvazione
definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art.
9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo
richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario
e/od opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo
finanziario già ratificato dall’Assemblea Provinciale degli
Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite
ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da
nuove o maggiori entrate. |
c.5
La convocazione del Consiglio Direttivo Provinciale
è fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto
giorni prima e, in caso d’urgenza, anche a mezzo fax,
telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima. |
c.
6 Il Consiglio è
validamente costituito quando siano presenti almeno la metà
più uno dei suoi componenti. |
c.
7 La mancata partecipazione alle
sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza
dal Consiglio medesimo, della quale è preso atto con
deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del
verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata
la terza assenza. |
c.8
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti,
fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale
degli Associati dell’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’
Avis Comunale, di base ovvero per quella di proposta di modifica
statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno
metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente. |
c.9
Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o
più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al
numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi
del comma 1 del presente articolo. |
c.10
Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine
di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano
accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione
mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in
regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso
dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio
ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero
Consiglio. |
c.11
Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la
maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio. |
c.12
Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti
salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto,
all’Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l’esecuzione
e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio
d’ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna
per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo
Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/od
opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con
apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico. |
c.13
Nei casi di necessità e d’urgenza
e/od ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio
Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e
deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica
la lett. c) del 2° comma dell’art.
13. |
c.14
I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere
singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al
Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato
Esecutivo. |
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ART.
12 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO |
c.1 Il
Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi
del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea Provinciale degli Associati
per il tramite del Consiglio Direttivo Provinciale
- delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui
seguenti argomenti: |
a) |
la
generale promozione ed il coordinamento delle attività delle
Avis associate; |
b) |
l'elaborazione
di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione
volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del
sangue; |
c) |
l'acquisto
di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio
preventivo; |
d) |
l'acquisto
di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati
annualmente dal Consiglio Direttivo Provinciale; |
e) |
la
scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in
favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o
autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi; |
f) |
la
decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di
rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche
amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti; |
g) |
il
conferimento d’incarichi di consulenza e di prestazione
professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di
spesa determinati annualmente dal Consiglio Direttivo
Provinciale. |
c.2
Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad
esso delegati dal Consiglio Direttivo Provinciale,
del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria
amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Direttivo
Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica
del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione
successiva. |
c.3
Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del
Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle
relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del
Consiglio Direttivo Provinciale, fermi restando i tempi dell’approvazione
dei bilanci, di cui al presente statuto. |
c.4
In tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo
Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente
anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua
ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell’art.
11, all’atto dell’insediamento del nuovo
Consiglio Direttivo Provinciale. |
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| ART.
13 – IL PRESIDENTE |
c.1
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale al
proprio interno, presiede l’Avis Provinciale, ne ha la
rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi
ed in giudizio. |
c.2
Al Presidente spetta, inoltre: |
a) |
convocare
e presiedere l’Assemblea Provinciale degli Associati, il
Consiglio Direttivo Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché
formularne l’ordine del giorno; |
b) |
curare
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato
Esecutivo; |
c) |
assumere,
solo in casi d’urgenza, i provvedimenti straordinari nelle
materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di
sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di
una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni
successivi. |
c.3
Nell’espletamento dei suoi compiti, il Presidente è
coadiuvato dal Segretario |
c.4
In caso d’assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente Vicario. |
c.5
La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di
fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei
del Presidente. |
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ART.
14 –
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
c.1
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea
Provinciale degli Associati tra i soggetti
dotati d’adeguata professionalità. |
c.2
I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. |
c.3
Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le
proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto. |
c.4
I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea
Provinciale degli Associati, intervengono alle sedute del
Consiglio Direttivo Provinciale in cui siano assunte
deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio
consuntivo. |
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ART.
15 –
PATRIMONIO |
c.1
Il patrimonio dell’Avis Provinciale di Chieti ammonta
attualmente a complessivi 9.392,79 €
(novemilatrecentonovantadue,79) |
c.2
Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed
alimentato con: |
a) |
il
reddito del patrimonio; |
b) |
i
contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti; |
c) |
i
rimborsi derivanti da convenzioni; |
d) |
le
oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i
contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati
– condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione
anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; |
e) |
ogni
altro incremento derivante dalle attività commerciali e
produttive marginali svolte dall’Avis Provinciale , nel
rispetto delle norme di legge. |
c.3
Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all’investimento,
all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone
l’ente, nel rispetto del suo scopo. |
c.4
E’ vietato all’Avis Provinciale di Chieti distribuire, anche
in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. |
c.5
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati
unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse. |
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ART.
16 –
ESERCIZIO FINANZIARIO |
c.1
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. |
c.2
Entro il 31 dicembre d’ogni anno dovrà essere approvato, dal
Consiglio Direttivo Provinciale, il bilancio preventivo finanziario dell’anno successivo che sarà
ratificato, entro il 31 di marzo,
dall’Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella
stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno
precedente. |
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ART.
17 –
CARICHE |
c.1
Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non
retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti. |
c.2
Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il
rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all’assolvimento
dell’incarico. |
c.3
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere
non possono detenere la medesima carica per più di due mandati
consecutivi. Nel computo dei mandati s’intendono compresi
anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa
nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei
commi 9, 10 e 11 dell’art. 11,
salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non
superiori ad un anno. |
c.4
Lo statuto dell’Avis Regionale, tenuto conto delle esigenze
del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine
all’ineleggibilità per più di due mandati consecutivi. |
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ART.
18 –
ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO |
c.1
Lo scioglimento dell’Avis Provinciale può avvenire con
delibera dell’Assemblea Provinciale degli Associati, su
proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo alla presenza
del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi membri. |
c.2
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione
di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno
devoluti all’Avis Regionale o ad altra organizzazione che
persegua finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo
di cui alla legge 662/96. |
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ART. 19 –
RINVIO |
c.1
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le
norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale,
dello Statuto delle Avis Comunali, di Base associate e di quello
dell’Avis Regionale sovraordinata che afferiscano all’Avis
Provinciale, nonché le norme del codice civile e delle altre
leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e
del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed
integrazioni. |
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ART.
20 –
NORMA TRANSITORIA |
c.1
Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e
nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente
statuto dell’AVIS Nazionale. |
c.2
I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico, salvo
dimissioni o altro personale impedimento, fino alla scadenza
naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del
testo statutario attualmente in vigore. |
c.3
Nel computo dei mandati, di cui ai commi 3 dell’art.
17 del presente Statuto, si considerano anche quelli
espletati sotto la vigenza del precedente Statuto. |
c.4
L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative provinciali e d’ogni altra
disposizione da esse derivante oggi vigente. |
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